NewsInchiesta Ultras, una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu
Antonio ScadutoLa FIGC ha diramato il comunicato in merita alla richiesta del patteggiamento di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, per l’inchiesta ultras, per i rapporti di alcuni calciatori o allenatori di Inter e Milan con i capi del tifo organizzato collegati ad ambienti criminosi.
Questo il comunicato della FIGC: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 395 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Hakan
CALHANOGLU, Simone INZAGHI, Claudio SALA, Massimiliano SILVA, Javier Adelmar
ZANETTI, Fabio PANSA e delle società F.C. INTERNAZIONALE MILANO e A.C. MILAN
S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta:
Hakan CALHANOGLU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale
Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di
osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che
devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia
Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in
relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede
il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte
di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno a partire dalla stagione
sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Simone INZAGHI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per
la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice
di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del
Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via
autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia
Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori
che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno
a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato
“Curva Nord”;
Claudio SALA, all’epoca dei fatti procuratore, dotato di poteri di rappresentanza della società
F.C. Internazionale Milano S.p.A. e responsabile della sicurezza della prima squadra della
medesima società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di
osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che
devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia
Sportiva, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in
relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede
il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte
di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni
sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato
“Curva Nord”;
Massimiliano SILVA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società
F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e
dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di
Giustzia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma
che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che
prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non
facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso
delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà
denominato “Curva Nord”;
Javier Adelmar ZANETTI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società F.C. Internazionale
Milano S.p.A. e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della
sopra indicata società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di
osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che
devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia
Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in
relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede
il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte
di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione
sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Fabio PANSA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società A.C.
Milan S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di
osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che
devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia
Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in
relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede
il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte
di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso della stagione
sportiva 2023-24, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Sud”;
F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità diretta e oggettiva,
ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai
Sig.ri Massimiliano Silva, Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi, Claudio Sala e Javier Adelmar
Zanetti;
A.C. MILAN S.p.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di
Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Davide Calabria e Fabio Pansa;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti:
× Sig. Hakan CALHANOGLU,
× Sig. Simone INZAGHI,
× Sig. Claudio SALA,
× Sig. Massimiliano SILVA,
× Sig. Javier Adelmar ZANETTI,
× Sig. Fabio PANSA,
× Società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.
Giuseppe MAROTTA;
× Società A.C. MILAN S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Aronne FURLANI;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
× 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000
(trentamila/00) di ammenda per il Sig. Hakan CALHANOGLU,
× 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000
(quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Simone INZAGHI,
× 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda
per il Sig. Claudio SALA,
× 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda
per il Sig. Massimiliano SILVA,
× € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Javier Adelmar
ZANETTI,
× 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda per il Sig. Fabio
PANSA,
× € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE
MILANO,
× € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.
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